Chambre Arbitrale Maritime de Monaco

 

STATUTi e regolamento arbitrale
DELLA CAMERA ARBITRALE MARITTIMA DI MONACO

TITOLO I


DENOMINAZIONE– DURATA– OGGETTO– SEDE SOCIALE
Art. 1 - 4


TITOLO II


COMPOSIZIONE:AMMISSIONE-DIMISSIONI-ESCLUSIONE DEI MEMBRI
Art. 5 - 7


TITOLO III


MEZZI FINANZIARI
Art. 8


TITOLO IV


AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9

ATTRIBUZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Art. 10 - 11

ATTRIBUZIONI GENERALI DEL COMITATO ESECUTIVO
Art. 12


TITOLO V


ASSEMBLEE GENERALI
Art. 13 - 16

COMMISSARI AI CONTI
Art. 17


TITOLO VI


SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE
Art. 18


TITOLO VII


DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 19 - 21


TITOLO VIII


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22


REGOLAMENTO ARBITRALE
(REV.1995)

1 – 20



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I
DENOMINAZIONE-DURATA-OGGETTO-SEDE SOCIALE

Art. 1 - 4


Articolo Primo


L'Associazione sarà denominata "CAMERA ARBITRALE MARITTIMA DI MONACO".
Su tutta la corrispondenza e sui documenti emessi dall'Associazione, sarà sempre precisato che la Camera Arbitrale è un'Associazione soggetta alla succitata L. 1072 del 27 giugno 1984.
La durata dell'Associazione è di novantanove anni a partire dalla data della sua approvazione con Decreto Ministeriale; essa potrà essere prorogata o disciolta in anticipo alle condizioni previste dal Titolo VI del presente Statuto.

 

Articolo Secondo


La CAMERA ARBITRALE MARITTIMA DI MONACO ha per oggetto sociale la rapida soluzione delle vertenze che sono sottomesse al suo esame; essa non persegue alcuno scopo di lucro.
La Camera può essere investita di tutte le controversie sottoposte ad un compromesso arbitrale nelle materie seguenti:

( a) Controversie insorte nei rapporti di diritto derivanti da ogni e qualsiasi contratto, transazione o rapporto privato di natura commerciale o marittima (oppure di natura commerciale-terrestre o commerciale-aeronautica se combinate o miste con un rapporto marittimo).
La Camera può in particolare essere investita delle controversie concernenti: la costruzione, la compravendita, la locazione ed il noleggio di navi marittime o lacuali e fluviali, o di navi ed imbarcazioni da diporto, il credito navale, i prestiti, i privilegi, le ipoteche marittime, il mortgage su dette navi e battelli, i contratti di trasporto marittimo di ogni specie, ivi compresi i charters e le crociere, il rimorchio, il pilotaggio, l'urto di navi ed il ritrovamento di relitti, le avarie comuni, le assicurazioni marittime sia sul corpo e macchine che sulle merci, le coperture di "protection and indemnity", l'agenzia e la mediazione marittime, la pesca marittima.

(b) Controversie insorte in qualsiasi altra materia commerciale o connessa con il campo marittimo per la quale sia liberamente permesso alle parti di transigere, allorchè le parti richiedano, di comune accordo, che la lite sia composta "pro bono et aequo" per mezzo di arbitratori-amichevoli compositori, secondo l'art. 19, infra.

Articolo Terzo


Ogni persona fisica o giuridica di qualsiasi nazionalità, abbia essa o meno aderito alla Camera, può investire la CAMERA ARBITRALE MARITTIMA DI MONACO ricorrendo all'arbitrato presso di essa, mediante un compromesso per arbitri stipulato prima o dopo il sorgere della lite.
Il compromesso per arbitri deve essere contenuto in un accordo scritto, sottoscritto dalle parti o dai loro mandatari.
Il compromesso potrà altresì essere contenuto in uno scambio di lettere, di telegrammi, telex o fax.
Inoltre, il compromesso potrà essere stipulato nelle forme permesse dalla legge dello Stato cui le parti appartengono o dalla legge dello Stato nel quale il compromesso per arbitri è stato concluso, anche se tali leggi non impongono la forma scritta per tale compromesso.
Nel compromesso o clausola compromissoria o nell'accordo successivo per arbitrato dovrà essere specificato che le parti intendono sottoporre la loro controversia alla competenza della CAMERA ARBITRALE MARITTIMA DI MONACO.

Articolo Quarto


La sede della CAMERA ARBITRALE MARITTIMA è istituita nel Principato di Monaco; può essere trasferita in ogni località del Principato per semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II
COMPOSIZIONE:AMMISSIONE-DIMISSIONI-
ESCLUSIONE DEI MEMBRI

Art. 5 - 7


Articolo Quinto


L'Associazione si compone di membri aderenti, di membri sostenitori e di membri onorari.

1.- I membri aderenti comprendono, oltre che i fondatori, tutti coloro che, su presentazione di un altro membro aderente, vengono ammessi come tali dal Consiglio d'Amministrazione. I membri aderenti hanno diritto di voto alle assemblee generali.

2.- I membri sostenitori, che possono anche essere delle persone giuridiche, comprendono coloro che, grazie all'importanza dei loro contributi, possono essere ammessi a tal titolo nel seno dell'Associazione.

3.- I membri onorari sono membri a vita. Questo titolo viene conferito dal Consiglio d'Amministrazione a coloro i quali, con l'interesse che hanno manifestato nei confronti dell'Associazione e con il contributo particolare che hanno dato alla sua crescita, hanno partecipato personalmente al suo sviluppo. Sulla base dei requisiti sopra indicati, il Consiglio può anche conferire il titolo di Presidente Onorario.
I membri sostenitori ed i membri onorari, se non sono membri aderenti, non hanno diritto di voto alle assemblee generali.
Potranno aderire alla CAMERA ARBITRALE MARITTIMA DI MONACO: le associazioni o i consorzi di armatori, noleggiatori, agenti marittimi, spedizionieri, imprese di imbarco e sbarco, costruttori e riparatori navali, mediatori, assicuratori marittimi e le singole imprese o ditte private operanti nei detti settori, come pure le camere di commercio e industria e, in generale, ogni associazione o consorzio o gli operatori commerciali direttamente o indirettamente interessati nel trasporto marittimo, nella costruzione, riparazione, assicurazione o utilizzazione delle navi.

Articolo Sesto


L'ammissione dei membri verrà decisa sovranamente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione su delibera della maggioranza relativa, in base a quanto previsto all'Articolo 11.

Articolo Settimo


La qualità di membro dell'Associazione si perde sia per dimissioni che per esclusione.
Quest'ultima sanzione non potrà essere pronunziata che dall'Assemblea Generale ordinaria e nei casi di indegnità o di grave infrazione alle regole.
L'Assemblea Generale potrà altresì sospendere il membro aderente o infliggergli un'ammenda in caso di infrazioni meno gravi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III
MEZZI FINANZIARI

Art. 8

 

Articolo Ottavo


Le entrate dell'Associazione saranno costituite da:

1) Una quota annua corrisposta da ciascun membro, il cui ammontare è fissato dall'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione.

2) Le somme che verranno versate dalle parti litiganti per coprire le spese amministrative, in conformità alla tariffa di cui appresso.

3) Le contribuzioni volontarie effettuate dai membri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
art 9

ATTRIBUZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Art. 10 - 11

ATTRIBUZIONI GENERALI DEL COMITATO ESECUTIVO
Art. 12

 

Articolo Nono


1) L'Amministrazione della Camera Arbitrale è affidata ad un Consiglio d'Amministrazione composto da 5 a 15 membri, tutti maggiorenni e godenti di pieni diritti civili. I membri che compongono il Comitato Esecutivo e la maggioranza dei membri del Consiglio dovranno essere residenti nel Principato di Monaco.
Le elezioni avranno luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza dei suffragi espressi, in occasione dell'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio sarà rinnovato ogni anno.
I membri uscenti sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, per formare il Comitato Esecutivo, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. La funzione di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona.

2) Il Consiglio organizza e dirige tutti i servizi della Camera Arbitrale.

Articolo Decimo

1) Il Consiglio emana il Regolamento della Camera Arbitrale e decide, se del caso, le modifiche da apportare allo stesso.

2) Il Consiglio forma una lista degli arbitri chiamati ad esercitare le loro funzioni presso la Camera, scegliendoli tra le persone appartenenti a diverse nazionalità, atte all'ufficio per la loro esperienza, che abbiano espresso la loro accettazione ad esercitare tali funzioni.

3) La lista così formata ha carattere regolamentare ed il Consiglio può apportarvi tutte le modifiche che riterrà opportune, per la radiazione o per la designazione di nuovi arbitri.

4) Per comodità di consultazione, gli arbitri vengono elencati nella lista in ordine alfabetico.

5) Il Consiglio fissa, in una tabella di formazione annuale, l'ammontare dei pagamenti da effettuarsi in acconto dalle parti attrici e convenute per coprire provvisoriamente gli onorari degli arbitri e le spese amministrative.
Il Consiglio fissa altresì la percentuale che deve essere trattenuta sugli onorari liquidati definitivamente agli arbitri, nel caso che l'ammontare anticipato per le spese sia inferiore agli esborsi effettivi; percentuale da devolversi anch'essa a copertura delle spese amministrative della Camera.

6) Il Consiglio prepara il bilancio della Camera Arbitrale e devolve le somme introitate per la copertura delle spese amministrative.
Il Consiglio redige, ogni anno, un rapporto dettagliato sulla propria gestione all'Assemblea Generale Ordinaria, che verifica i conti annuali e delibera sulla loro approvazione.

Articolo Undicesimo



1) Il Consiglio della Camera Arbitrale si riunisce ogniqualvolta è necessario, su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

2) Per la validità delle sue delibere, la presenza di una metà dei membri del Consiglio è necessaria.
Le decisioni sono prese a maggioranza: in caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
I membri assenti possono farsi rappresentare alle delibere da un membro munito di delega scritta.
I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

3) Il membro del Consiglio che, regolarmente convocato, non si presenta a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, è considerato dimissionario. Il Consiglio provvede a sostituirlo dopo aver invitato gli aderenti alla Camera a fare entro almeno dieci giorni delle proposte nominative per la sua sostituzione.
In difetto di proposta, il nuovo membro verrà scelto per cooptazione dei Consiglieri in carica e la sua nomina sarà sottoposta alla ratifica da parte della successiva Assemblea Generale.

Articolo Dodicesimo


1) Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere formano nell'insieme il Comitato Esecutivo ed assicurano la gestione corrente dell'Associazione.

2) Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutti gli atti della vita civile; rappresenta altresì l'Associazione nei confronti dei terzi.
Il Presidente cura l'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio d'Amministrazione che egli presiede con voto determinante.

3) Il Presidente ed il Tesoriere ed il Segretario-Tesoriere sono investiti, insieme, di tutti i poteri, in nome e per conto della Camera Arbitrale, per aprire conti, effettuare depositi, comprare o vendere titoli, ottenere anticipazioni su titoli, effettuare prelevamenti, conversioni o reimpieghi e per compiere, in generale, qualsiasi altra operazione di tesoreria.

4) Il Presidente può conferire un mandato speciale ad una persona di sua scelta, per compiere un atto che rientri nei poteri attribuitigli nel presente Statuto.
Può, in caso di proprio impedimento temporaneo, delegare i propri poteri ad un altro tra i membri del Consiglio. La stessa facoltà gli compete in relazione al caso di impedimento temporaneo del Tesoriere. In ogni caso, il Consiglio deve essere chiamato a ratificare tali deleghe, ovvero a sostituire alle persone delegate altre designate a scelta del Consiglio stesso, con una riunione da tenersi, al più tardi, entro tre mesi.

5) Il Comitato Esecutivo deve anche provvedere, per delega dei poteri del Consiglio, all'instaurazione ed allo svolgimento delle procedure arbitrali, in conformità alle disposizioni del Regolamento.

6) Il Comitato Esecutivo procede alla designazione o al gradimento della nomina, tra i nominativi iscritti nella lista della Camera di cui all'art. 10 (Dieci), degli arbitri destinati a decidere sulle controversie sottoposte all'arbitrato della Camera.

7) Il Comitato Esecutivo o le parti possono, altresì, rispettivamente, designare o nominare arbitri non iscritti nella lista stabilita dall'Associazione.
In ogni caso, la nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro dovrà incontrare il gradimento del Comitato Esecutivo.

8) Le delibere del Comitato Esecutivo sono sottoscritte dal Presidente (o Vice-Presidente) congiuntamente al Segretario; saranno notificate alle parti o ad ogni altro terzo sotto le due medesime sottoscrizioni congiunte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V
ASSEMBLEE GENERALI
art 13 - 16

COMMISSARI AI CONTI
Art. 17


Articolo Tredicesimo

L'Assemblea Generale, regolarmente costituita, rappresenta il potere sovrano dell'Associazione.
Essa si riunisce una volta all'anno, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente del Consiglio che è, inoltre, tenuto a convocarla su richiesta di un terzo dei membri attivi.
Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente, presiede l'Assemblea Generale dell'Associazione.
L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata per lettera individuale, per telegramma, per telex o fax, almeno un mese prima della data fissata. L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata esclusivamente per lettera raccomandata; la ricevuta d'invio rappresenterà il documento attestante la regolarità della convocazione.

Articolo Quattordicesimo


L'Assemblea Generale è costituita da tutti i membri aderenti o dai loro rappresentanti o delegati.
L'Assemblea Generale Ordinaria annuale discute ed approva il rapporto dettagliato della gestione presentato dal Consiglio d'Amministrazione.
Essa procede all'elezione dei membri del Consiglio per l'anno successivo.
L'Assemblea Generale Straordinaria ha per oggetto le deliberazioni su tutte le questioni di maggiore importanza, sottoposte dal Consiglio d'Amministrazione, ed in particolare la modifica dello Statuto.

Articolo Quindicesimo


Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale Ordinaria, occorre la partecipazione della maggioranza dei membri attivi.
L'avviso di convocazione preciserà che, in difetto di tale quorum, un'altra assemblea sarà tenuta alla data e alle ore indicate nello stesso.
L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione delibera con qualsiasi quorum di partecipazione.
Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale Straordinaria, è necessaria la partecipazione dei due terzi dei membri aderenti.
Se questo quorum non è raggiunto, il Presidente convoca nuovamente l'Assemblea al più tardi entro un mese dalla data della prima convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione deve riunirsi al più tardi entro tre mesi dalla prima. Essa delibererà validamente qualunque sia il numero dei membri che vi partecipano.

Articolo Sedicesimo


Le deliberazioni delle Assemblee Generali Ordinaria e Straordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati come sopra; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.
La votazione ha luogo per alzata di mano oppure per scrutinio segreto se la maggioranza dei membri presenti o rappresentati lo richiede.
Ciascun membro dell'Associazione dispone di un voto; tuttavia, il Consiglio potrà decidere, all'unanimità, di attribuire un numero superiore di voti ad ogni consorzio, associazione o camera, la cui importanza giustifichi tale attribuzione.

Articolo Diciassettesimo

Durante l'Assemblea Generale annuale, verranno designati uno o due Commissari ai conti scelti al di fuori dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 18


Articolo Diciottesimo

L'Associazione può essere prorogata o disciolta in anticipo in qualsiasi momento.
Lo scioglimento della Camera Arbitrale non può essere deliberato se non nel caso in cui l'oggetto sociale sia venuto meno e su decisione dell'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata.
Per la validità di una tale seduta, occorre la presenza dei tre quarti dei membri attivi ed una maggioranza di voti favorevoli dei due terzi dei membri presenti o rappresentati.
In caso di scioglimento, i beni dell'Associazione verranno posti in liquidazione dal Consiglio d'Amministrazione o da uno o più liquidatori appositamente nominati dall'Assemblea.
Il residuo netto attivo dovrà essere devoluto ad un'opera di beneficenza del Principato di Monaco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 19 - 21

 

Articolo Diciannovesimo


1) Il Presidente della Camera, o, in sua assenza, il Vice-Presidente, sottoscrive le sentenze degli arbitri o gli atti di composizione degli arbitratori "pro bono et aequo" in nome della Camera, congiuntamente al Segretario, che provede alla loro registrazione.

2) Gli arbitri possono agire come arbitratori ed amichevoli compositori "pro bono et aequo", quando le parti hanno manifestato nel compromesso, clausola compromissoria o accordo successivo, una comune volontà al riguardo.
In tale caso, i compositori, chiamati ad agire come comuni e congiunti mandatari di tutte le parti interessate, ancorchè siano stati nominati uno per ciascuna delle parti, possono essere in numero pari.
Tuttavia, se questi non raggiungono un accordo circa l'amichevole composizione transattiva delle lite, devono, di comune accordo e in qualità di mandatari delle parti, nominare un arbitro unico, o, se le parti li hanno autorizzati a proseguire il loro ufficio, ma questa volta in qualità di arbitri veri e propri, un terzo arbitro, scelto tra coloro che sono iscritti nella lista della Camera.
In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro, devono informare immediatamente il Presidente della Camera, affinchè il Comitato Esecutivo proceda alla designazione per loro conto e in loro vece.
Il terzo arbitro assumerà le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale con voto determinante.

3) Le lingue ufficiali della Camera sono il francese, l'inglese, l'italiano e lo spagnolo.

Articolo Ventesimo

Il presente Statuto è cogente nei confronti di tutti i membri della Camera Arbitrale o di qualunque parte che ricorra alla medesima.
Il solo fatto che una parte abbia fatto ricorso alla Camera comporta l'accettazione integrale di tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Articolo Ventunesimo


L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22

 

Articolo Ventiduesimo


Tutte le fattispecie non previste dal presente Statuto sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione, le cui decisioni non potranno essere modificate che dall'Assemblea Generale, cui dovranno essere obbligatoriamente sottoposte.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO ARBITRALE
(Rév. 31/07/1995)


1.

La Camera Arbitrale Marittima di Monaco può essere investita della cognizione delle controversie previste dall'art. 2 dello Statuto, ogniqualvolta le parti abbiano fatto riferimento alla Camera in un compromesso per arbitrato stipulato nei casi previsti e secondo le forme regolate dall'art. 3 dello Statuto. Il riferimento alla Camera, pur se non accompagnato da ulteriori specificazioni, è considerato come una completa sottomissione delle parti sia allo Statuto che alle regole seguenti.


 

2.

L'attore, vale a dire la parte che intende portare la lite davanti alla Camera deve comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, un apposito atto di citazione al convenuto, vale a dire alla controparte (o alle controparti) interessata(e) e, per conoscenza, al Segretario della Camera allegando la prova dell'effettuata comunicazione al convenuto.

L'atto di citazione deve contenere:

(a) i nomi dell'attore e del convenuto;

(b) i loro indirizzi;

(c) il riferimento al compromesso per arbitri, di cui una copia o una copia del contratto in cui è inserita la clausola compromissoria deve essere allegata alla citazione e alla copia della stessa inviata al Segretariato della Camera;

(d) un breve riassunto del merito della lite, comprendente una succinta esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui l'azione si fonda;

(e) la nomina dell'arbitro (o degli arbitri), che spetta(no) all'attore di nominare, scelto(i) tra i nomi elencati nella lista formata dalla Camera secondo l'art. 10 dello Statuto. Ogni nomina effettuata al di fuori della lista ufficiale è soggetta all'approvazione del Comitato Esecutivo. Se la clausola compromissoria ed il compromesso non prevedono altrimenti, sia la(e) parte(i) attrice(i) che la(le) parte(i) convenuta(e) possono nominare soltanto un arbitro per ciascuna, e la lite verrà decisa da un collegio di tre arbitri.
Ogniqualvolta le parti hanno convenuto, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la lite venga risolta da arbitratori - amichevoli compositori "pro bono et aequo", la parte attrice deve altresì precisare che la nomina dell'(degli) arbitro(i) deve intendersi come affidamento di un mandato a transigere "pro bono et aequo".
La parte attrice può dichiarare espressamente di astenersi dal nominare il proprio arbitro e di rimettersi, se la controparte è d'accordo, alla designazione d'ufficio d'un Arbitro Unico da parte del Comitato Esecutivo della Camera.
All'atto di citazione vanno allegati tutti i documenti prodotti dalla parte attrice.
All'atto di citazione depositato in copia presso la Camera deve essere acclusa:

(f) la ricevuta del pagamento anticipato, effettuato a favore della Camera Arbitrale Marittima di Monaco, sul conto aperto per delibera del Comitato Esecutivo presso una Banca con sede in Monaco ed indicato nella tariffa in appresso menzionata, di una somma calcolata in proporzione al valore della domanda secondo la tariffa stabilita ogni anno dal Consiglio d'Amministrazione, somma destinata a coprire gli onorari degli arbitri e le spese amministrative.

 

 


 

3.

Il convenuto che ha ricevuto la comunicazione dell'atto di citazione dell'attore deve, a sua volta, entro il termine di un mese dalla data dell'avviso di ricevimento dell'atto comunicatogli dall'attore, comunicare all'attore per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno un atto di risposta ed inviare copia di tale atto di risposta al Segretariato della Camera, allegando la prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte.
L'atto di risposta deve contenere tutti gli elementi sopraelencati alla Regola 2 (lettere da (a) fino a (f)), ivi compreso il riferimento alle somme anticipate per le spese amministrative e per gli arbitri. In caso di proposta di domanda riconvenzionale da parte del convenuto, le somme che lo stesso deve anticipare sono rapportate, secondo la tariffa vigente della Camera, al valore della domanda riconvenzionale. Se il convenuto non propone domanda riconvenzionale, l'ammontare a suo carico è rapportato allo scaglione minimo della tariffa.


 

4.

Nel caso in cui anche il convenuto stesso si astenga dal nominare il proprio arbitro, il Comitato Esecutivo procede alla designazione di un Arbitro Unico.
Quando l'attore si è astenuto dalla nomina, ma il convenuto non è d'accordo e decide di nominare il proprio arbitro, l'attore potrà, a sua volta, procedere alla nomina del proprio arbitro nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di risposta. In ogni caso in cui non si tratta di designare d'ufficio un Arbitro Unico, se una o l'altra delle parti hanno omesso di nominare i(l) propri(o) arbitri(o) entro i(l) termini(e) di cui sopra, il Comitato Esecutivo procede d'ufficio alla designazione di tale(i) arbitro(i) di parte, dandone comunicazione alle parti tramite il Segretariato. Si procede in conformità allorchè il convenuto ha omesso di nominare il proprio arbitratore-amichevole compositore.
Se il convenuto non deposita l'atto di risposta nel termine sopra previsto, il Comitato Esecutivo procede alla designazione "motu proprio" di un Arbitro unico, e il Segretariato ne informerà l'attore. La precedente nomina di un Arbitro di parte, se effettuata dal solo attore, resterà senza alcun effetto.
Nessun membro del Comitato Esecutivo in carica potrà essere designato d'ufficio come arbitro sia in via di designazione che in via di sostituzione.


 

5.

Gli arbitri, nominati o designati come sopra, devono (eccezione fatta per il caso in cui sono stati investiti della qualità di arbitratori-amichevoli compositori) procedere d'accordo alla nomina di un terzo arbitro scelto sulla lista della Camera, nel termine di 30 giorni, a partire dall'ultima data di ricezione della comunicazione delle loro nomine, effettuata dal Segretariato. Essi devono altresì comunicare la loro scelta sia al Segretario che alle parti stesse. Il terzo arbitro così nominato fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale.
Se gli arbitri non giungono nel detto termine di 30 giorni ad un accordo sulla nomina dell'arbitro Presidente, essi devono informare il Segretariato ed il Comitato Esecutivo procederà d'ufficio alla detta designazione ed alla relativa comunicazione, tramite il Segretariato, alle parti, al terzo arbitro e agli altri arbitri.

 


 

6.

La nomina di un arbitro non può essere revocata, dopo che la stessa è stata comunicata alla controparte.
Se un arbitro nominato da una delle parti rifiuta o non espleta per qualsiasi altro motivo il suo ufficio, il Segretariato della Camera invita la parte che l'ha nominato a sostituirlo scegliendo un altro arbitro nel termine di 15 giorni a partire dal giorno della comunicazione del Segretariato. In difetto di riscontro, e come pure nel caso in cui l'arbitro che ha rifiutato o che è impedito dall'espletare le sue funzioni era stato designato dal Comitato Esecutivo, il Comitato stesso procede "motu proprio" al rimpiazzo e alla comunicazione alle parti, tramite il Segretariato, del nome del sostituto.


 

7.

L'arbitro nominato o designato può essere ricusato per le medesime cause previste in Monaco per la ricusazione dei giudici e, inoltre, nessuna persona designata o nominata Arbitro Unico o Arbitro-Presidente può accettare l'incarico se, in precedenza, ha espresso il suo parere sul caso e se è l'avvocato o il consigliere abituale di una delle parti.
L'istanza per la ricusazione deve essere debitamente motivata, comunicata al Comitato Esecutivo e portata a conoscenza dell'arbitro ricusato, che può dimettersi o respingere la ricusazione con una dichiarazione da inviarsi al Presidente della Camera entro 10 giorni dalla ricezione dell'atto di ricusazione. In caso che l'arbitro si opponga all'istanza, il Comitato Esecutivo (o una Commissione speciale composta anche da un altro membro o da più membri nominato(i) dal Consiglio, nell'ipotesi che la ricusazione investa uno o più membri del Comitato Esecutivo) decide con decreto motivato sull'istanza di ricusazione, procedendo alla sostituzione in caso di accoglimento. La procedura arbitrale è sospesa a tutti gli effetti dalla comunicazione dell'istanza di ricusazione fino alla comunicazione del decreto alle parti.


 

8.

Dopo la costituzione dell'organo arbitrale, vale a dire dopo la comunicazione alle parti della designazione dell'Arbitro Unico o della nomina o designazione dell'Arbitro-Presidente, gli arbitri, dopo aver preso cognizione dell'atto di citazione e dell'atto di risposta, possono invitare le parti a:

(a) presentare delle memorie scritte,

(b) esibire ogni documento che gli arbitri ritengono rilevante ai fini della definizione della controversia,

(c) rispondere per iscritto o dietro sottoscrizione ai capi d'interrogatorio sottoposti dalla controparte o dedotti d'ufficio dagli arbitri,

(d) produrre dichiarazioni giurate di terzi a personale conoscenza dei fatti di causa, rese davanti a pubblico notaio o comunque semplicemente attestate sotto giuramento per iscritto.
Gli arbitri potranno anche disporre la comparizione personale delle parti come pure procedere all'escussione diretta di una terza persona in qualità di testimone.
In caso di necessità, gli arbitri potranno altresì richiedere il parere di terzi particolarmente esperti in materie tecniche.
Le parti possono comparire e difendersi personalmente o nominare un mandatario speciale o un avvocato procuratore e possono farsi assistere da altre persone di loro scelta, in qualità di esperto o di consigliere.
Durante il periodo istruttorio, esse hanno altresì la facoltà di presentare memorie, conclusioni o altri documenti scritti. Tali produzioni devono essere comunicate alla controparte, agli arbitri ed al Segretariato della Camera.
Il Comitato Esecutivo della Camera ha la facoltà, qualora lo reputi necessario o opportuno, d'invitare una parte ad eleggere domicilio nello studio di un Avvocato o Avvocato Difensore iscritto all'Albo della Corte d'Appello di Monaco. Nel qual caso, tutte le notificazioni e comunicazioni dirette alla parte, previste dal presente Regolamento o decise dagli arbitri o dagli organi della Camera, saranno colà effettuate.
Terminata l'istruzione o, in ogni caso, allorchè gli arbitri reputano che la controversia è matura per la decisione, questi ultimi fissano la data di una loro riunione finale e ne danno comunicazione alle parti, tramite il Segretariato, almeno 30 giorni prima della data fissata.
Le parti possono richiedere che la riunione finale sia preceduta da una discussione orale. La richiesta deve pervenire alla controparte od al suo domiciliatario ed al Segretariato entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della data della riunione finale fatta alla stessa parte.

 

 


 

9.

Gli arbitri non hanno l'obbligo di riunirsi e di deliberare nel Principato. Le loro riunioni possono tenersi nella località più conveniente, ma ogni volta un processo verbale della riunione va redatto, firmato e inviato al Segretariato della Camera. Gli arbitri sono altresì tenuti ad inviare al Segretariato copia di tutta la corrispondenza concernente l'arbitrato in corso, scambiata tra di loro fuori dalle riunioni.
Le spese di viaggio di un arbitro residente fuori Monaco devono essere anticipate dalla parte che lo ha nominato o nell'interesse della quale l'arbitro è stato designato dal Comitato Esecutivo. Le spese di viaggio dell'Arbitro-Presidente o dell'Arbitro unico, se residente fuori Monaco, devono essere anticipate, tramite il Segretario-Tesoriere, mediante rimesse fatte sul conto bancario summenzionato, da ciascuna delle parti, in ragione di una metà per la parte attrice e di una metà per la parte convenuta.
Quando gli arbitri fissano un'udienza per escussione diretta dei testimoni, le spese di questi ultimi devono essere loro anticipate dalla parte che li ha dedotti; nel caso che un testimone sia stato chiamato d'ufficio a deporre, gli arbitri decidono a quale parte facciano carico tali spese.


 

10.

Gli arbitri devono emettere la loro decisione nel termine di 6 mesi a partire dal giorno della ricezione della comunicazione della designazione dell'Arbitro Unico o della nomina o designazione dell'Arbitro-Presidente. Tale termine può essere prorogato per deliberazione del Comitato Esecutivo, tenendo conto delle circostanze fino ad un massimo di 12 mesi. Le parti possono, sull'accordo, domandare o consentire a ulteriore proroga.
In caso di proroga, od in vista di particolare difficoltà della controversia e/o complessità della procedura, gli arbitri possono chiedere, ed il Comitato Esecutivo può concedere un supplemento agli onorari previsti dalla tariffa e già anticipati dalle parti come sopra. Lo stesso avverrà nel caso di spese supplementari incorse o da incorrere, nel corso della procedura, e che supererebbero l'ammontare dell'anticipo già versato sulle spese. Le parti dovranno allora, nel termine di 15 giorni dalla data in cui è stata loro data dal Segretariato comunicazione della detta risoluzione, provvedere alla rimessa delle somme relative sul conto summenzionato. In caso di mancato pagamento del supplemento, il procedimento resta sospeso, a meno che una delle parti provveda al versamento, anche per conto dell'altra, sotto riserva di ricupero anche di tale somma all'atto di liquidazione finale delle spese di causa.

 


 

11.

Nei casi previsti dagli art. 2 e 19 dello Statuto, in cui gli arbitri sono stati nominati in numero pari ed incaricati, quali amichevoli-compositori, di definire la controversia "pro bono et aequo", in qualità di mandatari congiunti delle parti a transigere, se i detti compositori, nel termine di 3 mesi a partire dalla data di comunicazione dell'atto di risposta, non raggiungono un accordo per la transazione, devono, entro il termine ulteriore di 1 mese, nominare un Arbitro Unico o, nel caso che ciascuno di essi sia stato confermato nel proprio incarico, anche in qualità di arbitro ordinario, dalla parte che l'aveva in precedenza nominato arbitro, devono nominare un altro Arbitro-Presidente.
Se essi non arrivano ad un accordo per la nomina di un Arbitro Unico o di un Arbitro-Presidente, lo stesso verrà designato d'ufficio dal Comitato Esecutivo, al più tardi entro un mese da quando il Segretariato è stato informato delle risoluzioni di cui sopra.
L'Arbitro Unico od il Collegio devono allora decidere sul merito della controversia entro il termine di sei mesi dalla data della nomina o della designazione di cui sopra, salvo le disposizioni di cui alla Regola 9.


 

12.

Gli arbitri decideranno nel merito secondo la legge sostanziale applicabile in forza dei principi del diritto internazionale privato ed in particolare della legge regolatrice dei conflitti che essi ritengono appropriata al caso, o secondo le Convenzioni Internazionali di Diritto Uniforme applicabili alla specie, a meno che le parti stesse non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, la legge sostanziale che gli arbitri devono applicare nel merito. In ogni caso, gli arbitri devono decidere tenendo conto dei termini e delle condizioni contrattuali stipulati tra le parti, così come degli accordi e degli usi internazionali e nazionali che essi giudicano appropriati alla specie, inclusi gli Accordi sulla Clausola Oro e tutti gli altri accordi in materia di responsabilità degli armatori e vettori marittimi.

 


 

13.

Prima di pubblicare la decisione, l'Arbitro Unico o l'Arbitro-Presidente, o, prima di emettere la composizione, gli arbitri amichevoli compositori devono sottoporre alla verifica ed all'approvazione preventiva del Comitato Esecutivo, l'importo definitivo degli onorari e degli esborsi particolari da liquidarsi agli esperti consultati.


 

14.

La decisione emessa dagli arbitri (o la composizione stabilita dagli arbitri amichevoli compositori) sarà redatta per iscritto o sottoscritta da tutti gli arbitri, in tanti originali quante sono le parti interessate alle quali la sentenza (o la composizione) deve essere comunicata, più un originale che sarà conservato presso la Camera.

La decisione (o la composizione) deve contenere:
- i nomi degli arbitri,
- i nomi delle parti ed i loro indirizzi o i loro domicili d'elezione nel Principato di Monaco,
- l'indicazione delle domande proposte dalle parti,
- il riassunto dei fatti verificati ed accertati,
- le considerazioni in fatto o in diritto (o in equità se le parti hanno dato il loro consenso al proposito) che gli arbitri, all'unanimità o a maggioranza, hanno preso,
- il dispositivo e la data.
Nella decisione (o composizione) verrà altresì pronunziato sulla liquidazione definitiva e sull'accollo degli onorari e delle spese (inclusi gli onorari anticipati agli arbitri, le spese anticipate alla Camera e gli onorari e le spese liquidati agli esperti) e verrà indicato l'ammontare posto a carico della parte soccombente, l'ammontare rimasto a carico della controparte, e le ragioni che giustificano la ripartizione decisa dall'organo arbitrale.


 

15.

Gli originali della decisione o della composizione arbitrale saranno altresì controfirmati dal Presidente (o Vice-Presidente) e dal Segretario della Camera e registrati presso il Segretariato che si incaricherà della comunicazione per posta, in plico raccomandato, di un originale della decisione (composizione) all'indirizzo di ciascuna delle parti costituite o ai loro domicili d'elezione nel Principato di Monaco.


 

16.

Ogni altra comunicazione, anche se non prevista dal presente Regolamento, che debba essere effettuata dalla Camera, sarà fatta alle parti all'indirizzo dichiarato ai sensi delle Regole 2 e 3 o al loro domicilio eletto.


 

17.

Ogni sentenza (o composizione) resa dagli arbitri verrà considerata finale e definitiva e, avendo forza di accordo contrattuale, impegnerà la responsabilità di tutte le parti interessate che hanno accettato che il caso fosse definito davanti alla Camera. Le decisioni (o composizioni) saranno fatte eseguire a cura delle parti ovunque possibile. A richiesta di una delle parti, il Segretariato farà pervenire alla stessa, al suo indirizzo o domicilio eletto, una copia della decisione o della composizione autenticata da un notaio monegasco.


 

18.

La Camera Arbitrale Marittima si riserva la facoltà di pubblicare o diffondere altrimenti le decisioni rese, salvo sopprimere dalla riproduzione il nome delle parti e/o delle navi, su richiesta delle parti interessate che deve pervenire al Segretariato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'originale.


 

19.

Gli atti di citazione e di risposta, le istanze, le nomine, le memorie, le conclusioni così come i documenti prodotti possono essere redatti in qualsiasi altra lingua che non sia il francese, l'inglese, l'italiano o lo spagnolo, ma gli arbitri o la controparte hanno la facoltà di imporne la traduzione in una delle quattro lingue ufficiali della Camera.
Le designazioni, i verbali, le ordinanze, le comunicazioni, le decisioni, le composizioni, etc. saranno redatti in quella delle dette lingue ufficiali che gli arbitri, il Comitato Esecutivo o il Segretariato riterrano di adottare nel caso particolare.
Se la decisione o la transazione è redatta in una lingua diversa dal francese, il Comitato Esecutivo provvederà affinchè sia fatta una traduzione ufficiale in francese, che sarà allegata a ciascuno degli originali.


 

20.

I termini imposti alle parti ed agli arbitri o compositori non possono essere prorogati che con l'approvazione del Comitato Esecutivo. I termini previsti per l'espletamento degli incombenti di pertinenza del Comitato Esecutivo, del Segretariato e degli altri organismi della Camera hanno il carattere di una semplice indicazione.


N.B.: Il testo in lingua francese dello Statuto e del Regolamento Arbitrale farà fede in via esclusiva in caso di difformità o di difficoltà di interpretazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSOLE COMPROMISSORIE CONSIGLIATE (*)

A)

Qualsiasi lite che potrà sorgere in relazione al presente contratto verrà risolta davanti alla Camera Arbitrale Marittima di Monaco da un Arbitro Unico o da un collegio di arbitri, in conformità allo Statuto ed al Regolamento arbitrale della Camera, ai quali le parti, con la presente, prestano integrale sottomissione. Il merito della lite verrà deciso mediante l'applicazione della legge sostanziale ..................................
La decisione sarà considerata definitiva e, come tale, vincolante tutte le parti contraenti.

B)

Qualsiasi lite che potrà sorgere in relazione al presente contratto verrà risolta davanti alla Camera Arbitrale Marittima di Monaco per mezzo di arbitri-amichevoli compositori che comporranno la disputa "pro bono et aequo", in conformità allo Statuto ed al Regolamento arbitrale della Camera, ai quali le parti, con la presente, prestano integrale sottomissione.
Nel caso in cui gli arbitri-amichevoli compositori non raggiungano un accordo sulla transizione della lite, questa verrà decisa mediante l'applicazione della legge sostanziale .................................da un Arbitro Unico o da un collegio di arbitri, in conformità con lo Statuto e con il Regolamento arbitrale della Camera.
La composizione o decisione sarà considerata definitiva e, come tale, vincolante di tutte le parti contraenti.


_________
(*) N.B.: Se persone fisiche o giuridiche italiane sono interessate nel contratto, si consiglia caldamente - avuto riguardo alla particolare giurisprudenza italiana in materia -che la clausola venga sottoscritta specificamente dalle parti contraenti.

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